Rapporto di prova e Certificato di analisi: alcune riflessioni (dal Notiziario ISS)

Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità 2020;34(2):12-15

R. Draisci, C. Ferranti, L. Palleschi, N. Orlandi, D. Manigrassi, S. D’Ilio, L. Fava, R. Lavalle, F. Ciesa, C. Dominici, C. Govoni, T. Pappalardo, P. Ranzuglia

RIASSUNTO – Per le attività previste dai Piani Nazionali di Controllo per l’attuazione dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH – Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical) e n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labeling and Packaging) sulle sostanze chimiche e miscele in commercio, l’Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 88/2015 stabilisce i criteri per l’armonizzazione delle prestazioni dei laboratori ufficiali di controllo riferendosi al Rapporto di Prova (RdP) per la presentazione dei risultati delle attività analitiche. In tale contesto, è emersa la necessità di chiarire le differenze tra Certificato d’Analisi e RdP alla luce delle norme vigenti in materia, essendo il chimico sollevato dalla responsabilità per alcune fasi del processo analitico.

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